Copertura RC per danni nella realizzazione di opere pubbliche
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- 10 lug
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C.A.R. Legge Merloni
Schema tipo 2.3 per danni di esecuzione e responsabilità Civile
Copertura per lavori relativi alla realizzazione di opere pubbliche
Il Decreto n. 123 del 12 marzo 2004 emanato dal Ministero delle Attività Produttive riporta gli schemi di polizza per le garanzie rese obbligatorie dalla Legge 109/94 del 11 febbraio 1994 comunemente nota come Legge Merloni o Legge quadro in materia di lavori pubblici. Lo Schema Tipo 2.3. deve essere utilizzato per l’esecuzione di tutti i lavori pubblici relativi a costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere o impianti di qualunque settore. Lo Schema tipo 2.3 "Copertura assicurativa per danni di esecuzione" è una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione. La garanzia di manutenzione è una polizza in forma All Risks, cioè, copre tutti i danni materiali e diretti, tranne quelli espressamente esclusi e salvo quelli dovuti a forza maggiore, azione di terzi, errata od insufficiente progettazione.
La garanzia decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori e prosegue fino al rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La polizza è articolata in due Sezioni:
Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione (Sezione A) suddivisa in:
P1) Opere - Rappresentano il vero oggetto della copertura assicurativa
P2) Opere preesistenti - Le opere sulle quali e nelle quali si eseguono i lavori nell’ambito del cantiere
P3) Demolizione e sgombero - Lo smaltimento ed il trasporto alle pubbliche discariche dei residui del sinistro
La partita 1) è a valore intero e rappresenta il costo di costruzione dell’opera al termine dei lavori escluso il valore dell’area, ed in caso di insufficienza della somma assicurata si applica quanto previsto dall’Art. 1907 del C.C. assicurazione parziale.
Le partite 2) e 3) sono a primo rischio assoluto, cioè fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo, senza l’applicazione del predetto Art. 1907 del C.C.
Responsabilità Civile verso Terzi durante l’esecuzione delle opere (Sezione B)
Il massimale della Sezione B, che deve essere sempre attivato, è pari al 5% della somma assicurata con il minimo di € 500.000,00 ed il massimo di € 5.000.000,00.






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