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Pensioni & Presente

Coltivare la crescita

Strumenti di Previdenza Integrativa

Consulenze Assicurative offre un valido supporto nella valutazione della prospettiva pensionistica dei propri clienti. Gli strumenti che abbiamo a disposizione sono di tue tipologie:

PIP Piano Individuale Pensionistico

Il PIP Piano Individuale Pensionistico è un ottimo strumento per costruirsi nel tempo una solida pensione integrativa al momento dell’abbandono dell’attività lavorativa. Vediamo di seguito gli aspetti più importanti che definiscono vantaggi e caratteristiche dei PIP.

Aspetti legali e fiscali

  • Regime fiscale del PIP

Il PIP è sottoposto ad imposta del 20% sul risultato maturato in ciascun periodo d’imposta. Tuttavia l’aliquota effettivamente applicata risulterà ridotta in funzione dell’ammontare dei proventi riconducibili alle obbligazioni e ad altri titoli di debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai paesi facenti parte della c.d. “white list”. In tal modo gli aderenti beneficeranno indirettamente della minor tassazione, pari al 12,50% applicabile ai proventi dei titoli pubblici ed assimilabili.

  • Regime fiscale dei contributi 

I contributi versati al PIP sono deducibili per un importo annuo non superiore a Euro 5.164,57. Al lavoratore di prima occupazione che nei primi 5 anni di partecipazione al fondo abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile, sono riconosciute delle agevolazioni fiscali.

  • Regime fiscali delle anticipazioni e dei riscatti

Le anticipazioni e i riscatti sono in va generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo di imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%. La normativa prevede l’applicazione di una aliquota più bassa (aliquota del 15% ulteriormente riducibile) per alcune situazioni particolari (esempio: anticipazione per spese sanitare straordinarie, riscatti parziali determinati da cessazione dell’attività lavorativa per un periodo di tempo compreso tra 1 e 4 anni, ecc.).

  • Regime fiscale delle prestazioni

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull’ammontare dei premi versati e dedotti. La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell’aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l’aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare. I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con l’imposta sostitutiva prevista dalla normativa. Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

  • Aspetti legali

La gestione interna “Fondo Vittoria Previdenza” costituisce patrimonio separato ed autonomo rispetto al patrimonio della Compagnia. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive sia da parte dei creditori della Compagna che da parte dei creditori degli iscritti.

Anticipazione

  • L’iscritto può richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata per un importo non superiore al 75%:

- in qualsiasi momento per spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari;

- trascorsi almeno 8 anni di partecipazione al PIP, per l’acquisto di prima casa per sé o per i figli o per interventi di recupero del patrimonio edilizio sulla prima casa;

- decorsi 8 anni di partecipazione al Fondo, l’iscritto può richiedere un’anticipazione per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

La percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno essere erogate successivamente. In qualsiasi momento si può reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi.

 

Trasferimento e riscatto

  • L’aderente al PIP, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

- trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

- riscattare il 50% della posizione individuale maturata in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;

- riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.

PIP
Fondo Pensione

Fondo Pensione Aperto

II destinatari dei Fondi Pensione sono:

  • i lavoratori dipendenti, privati e pubblici;

  • i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative di produzione e lavoro;

  • i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;

  • persone che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari;

  • lavoratori con un'altra tipologia di contratto (ad es. un lavoratore a progetto o occasionale).

Quali sono i vantaggi fiscali

Per il singolo aderente i contributi versati ad una pensione complementare sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a 5.164,57 euro. Limite, quest’ultimo, che tiene conto dei contributi a carico del datore di lavoro ma non del TFR versato. Dal punto di vista del datore di lavoro, i contributi (tanto quelli volontari quanto quelli derivanti dagli obblighi imposti da contratti o accordi collettivi anche aziendali) sono integralmente deducibili dal reddito di impresa.

Come e quando si possono ottenere anticipazioni

Nella fase di accumulo del capitale (articolo 11 commi 7-9 del D.Lgs. numero 252/2005) è possibile chiedere anticipazioni per i seguenti motivi e nel rispetto di determinati limiti:

Anticipazione_Fondo_Pensione_CA.jpg

​In ogni caso, le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente il 75% del totale dei versamenti.

Come viene pagata la pensione integrativa

A seconda di quanto previsto dai singoli fondi, l’aderente ha la possibilità di ricevere la pensione integrativa in base alle modalità di seguito descritte:

Modalita-Pagamento_Pensione.jpg

​Dal punto di vista fiscale, le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale o di rendita sono soggette ad una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare oltre il quindicesimo anno, con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali (articolo 11 comma 6 del Decreto Legislativo numero 252/2005).

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