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Amministratori condominiali: meglio essere assicurati!

L'Amministratore Condominiale, così come il Consulente d'Impresa, è una delle oltre 60 Professioni Non Regolamentate preventivabili in completa autonomia dalla nostra piattaforma.



In cosa consiste l’attività dell’Amministratore Condominiale? L’amministratore svolge varie funzioni, che vanno dall’amministrare i beni comuni, dare esecuzione alle delibere dell'assemblea condominiale, eseguire gli adempimenti fiscali, conservare registri e altra documentazione inerente alla propria gestione, redigerne un rendiconto annuale e infine convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni. L'incarico può essere svolto da una persona fisica o una società a patto che possieda i requisiti indicati dalla legge. La nomina di un amministratore è obbligatoria quando vi sono più di otto condòmini e l'incarico dura un anno con rinnovo automatico, sebbene l'assemblea abbia comunque la facoltà di revocarlo in qualsiasi momento.

Requisiti Innanzitutto il condominio si forma non appena la proprietà dell’edificio è divisa almeno tra due persone. Quindi già con due condòmini si forma in automatico un condominio, senza bisogno di votazioni o altri adempimenti. Per quanto riguarda l'amministratore invece è necessario che: · abbia conseguito il diploma di scuola superiore; · abbia frequentato un apposito corso di formazione in materia di amministrazione condominiale; · svolga attività di formazione periodica, seguendo corsi erogati ai sensi del D.M. n.140 del 2014.

Responsabilità civile e incombenze L’omesso o l’errato svolgimento delle funzioni in capo a tale figura possono far sorgere:

  • una responsabilità civile di natura risarcitoria, qualora provochi dei danni al condominio o a terzi;

  • e/o una responsabilità penale, se commette dei reati nell’ambito delle sue funzioni.

Le incombenze dell’amministratore sono regolamentate dal Codice Civile e da numerose leggi speciali, ad esempio in materia di certificazione energetica, di bonifica dall’amianto, di prevenzione incendi e manutenzione degli impianti. Ne deriva, pertanto, un quadro in cui la fonte di responsabilità dell’amministratore nei confronti dei condòmini è rappresentata dal contratto di mandato conferito al momento dell’accettazione dell’incarico. Qualora l’amministratore venendo meno ai propri obblighi contrattuali causi un danno ai condòmini, ne dovrà rispondere personalmente.

Cosa copre la polizza? La copertura offerta consente di tenere indenne l’Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a cagione di fatto colposo, di errore o di omissione, commessi nell’esercizio dell’attività professionale.
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