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Patente di guida: il vademecum

Dal sequestro al fermo del veicolo, dalla revoca alla sospensione della patente: tutte le sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada


L’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada consegue di diritto (con irrogazione automatica e obbligatoria) all’accertamento della violazione (vedi il vademecum su Cosa fare quando si riceve una multa). La sua funzione consiste nel limitare la libertà del trasgressore, con l’imposizione di obblighi o divieti, in funzione dissuasiva, ancorché repressiva e riparatoria dell’interesse pubblico violato (art. 210).

La sanzione accessoria si applica contestualmente all’accertamento, compiuto dall’operatore su strada e la sua esecuzione decorre da quel momento.

E’ sufficiente, ma anche necessario, che il verbalizzante faccia specifica menzione dell’applicazione della sanzione, nel verbale di contestazione.

Nel caso in cui da una medesima condotta, discenda l’applicazione di più sanzioni accessorie, si avrà il cumulo materiale delle stesse.

Vediamo quali sono, cosa comportano e come comportarsi in caso di applicazione


Il sequestro e la confisca del veicolo

Il sequestro amministrativo consiste nella privazione provvisoria (senza durata temporale prestabilita) della disponibilità di un bene al suo titolare. La misura ha carattere obbligatorio e funzione cautelare, perché diretta a garantire la conservazione della res utilizzata per commettere la violazione, al fine di rendere possibile l’attuazione della sanzione accessoria della confisca.

La confisca consiste nella privazione definitiva della disponibilità della cosa collegata con il fatto illecito, cui segue l’espropriazione a opera della P.A., la quale acquista, a titolo originario, la piena disponibilità del bene senza corrispettivo. Essa trova giustificazione nell’intento di prevenire la commissione di ulteriori illeciti, rimuovendo il bene che rappresenta lo strumento, il prezzo, il profitto della violazione. Tale sanzione accessoria rappresenta, quindi, uno strumento con funzione preventivo-repressiva, ed effetti di incidenza sul patrimonio, analoghi al depauperamento conseguente al pagamento della sanzione pecuniaria.

Procedimento

L’organo di polizia, in fase di accertamento della violazione, provvede a sequestrare la res facendone menzione nel verbale di contestazione (art. 213).

Il proprietario o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto solidalmente obbligato (ai sensi dell’art. 196), è sempre nominato custode del veicolo con l'obbligo di depositarlo in un luogo di cui abbia la disponibilità, o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza. Il documento di circolazione è trattenuto dall'organo di polizia procedente. Nel verbale di contestazione si deve anche dare atto del fatto che il veicolo reca segnalazione visibile dello stato di sequestro.

Il rifiuto o l’omesso trasporto o custodia del veicolo, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da 1.818 a 7.276 euro unitamente alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi. Laddove il sequestro sia ordinato in conseguenza di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori, a chi ne fa le veci, o comunque a persona maggiorenne appositamente delegata. Inoltre, in caso di rifiuto o inidoneità ad assumere la custodia, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'art. 214-bis (custode acquirente), dandone atto a verbale. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito istituzionale della prefettura competente. Decorsi 5 giorni da tale comunicazione, se l'avente diritto non ne assume la custodia, il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto al quale è stato consegnato. La somma ricavata dall'alienazione è depositata fino alla definizione del procedimento, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. Conseguentemente, l’eventuale confisca avrà ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso, la somma dovrà essere restituita all'avente diritto.

E’ sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui il veicolo sia stato adoperato per commettere un reato non stradale indipendentemente dal fatto che il conducente sia maggiorenne o minorenne.

Circolazione con veicolo sottoposto a sequestro

Il custode che, nel periodo in cui il veicolo è sottoposto a sequestro, circola - o consente che altri vi circolino - abusivamente è punito con la sanzione pecuniaria da 1.988 a 7.953 euro e con la sanzione accessoria della revoca della patente. Secondo la giurisprudenza, ormai consolidata, per il principio di specialità di cui all’art. 9 L. 689/1981, circolare con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra unicamente l’illecito di cui all’art. 213 e non anche il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 c.p.

Mezzi di tutela

Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso entro 60 giorni ricorso al Prefetto, ai sensi dell’art. 203: in caso di rigetto, il sequestro è confermato; nel caso di accoglimento, per declaratoria di infondatezza dell'accertamento della violazione, è disposto il dissequestro del veicolo ovvero la restituzione della somma ricavata dall’alienazione. La confisca del veicolo o, nel caso in cui sia distrutto, della somma ricavata, viene disposta dal Prefetto con l’ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 204ovvero con distinta ordinanza, che stabilisce le necessarie prescrizioni. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

La sanzione non si applica se il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa. Come regola generale, infatti, le cose appartenenti a terzi non sono espropriabili; di conseguenza, il terzo proprietario della cosa, potrà opporsi al provvedimento che dovesse essere eventualmente disposto.

Il fermo amministrativo del veicolo

Consiste nella privazione temporanea della disponibilità del veicolo.

Procedimento

Al momento dell’accertamento della violazione, il proprietario, il conducente o altro soggetto solidalmente obbligato, è nominato custode del veicolo e tenuto a far cessare la circolazione, previa collocazione in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio (art. 214). Sul veicolo deve essere apposto un sigillo, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo determinato dal codice, è rimosso dall’organo accertatore o da uno degli organi di polizia stradale. Nel frattempo il documento di circolazione è trattenuto dall’organo di polizia.

Il rifiuto di trasportare o custodire il veicolo, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da 776 a 3.111 euro, unitamente alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi. Conseguentemente, l'organo di polizia dispone la rimozione del veicolo e il suo trasporto in un luogo di custodia di cui all'art. 214-bis, dandone atto a verbale. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro di cui all’art. 213.

Se il conducente è minorenne, il veicolo è affidato ai genitori, a chi ne fa le veci o, comunque, a persona maggiorenne appositamente delegata.

Circolazione con veicolo sottoposto a fermo

Il custode che, nel periodo in cui il veicolo è sottoposto a fermo, circola - o consente che altri vi circolino - abusivamente è punito con la sanzione pecuniaria da 1.988 a 7.953 euro nonché con le sanzioni accessorie della confisca del veicolo e della revoca della patente. Conseguentemente, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'art. 214-bis.

Mezzi di tutela

Avverso il provvedimento di fermo è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’art. 203: nel caso di accoglimento, per declaratoria di infondatezza dell'accertamento della violazione, il Prefetto - salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà - adotta ordinanza con cui estingue la sanzione accessoria e restituisce il veicolo tramite l’organo di polizia.

Nel caso venga proposta opposizione al giudice ordinario ai sensi dell’art. 205, la restituzione del veicolo non può avvenire se non dopo il provvedimento che rigetta il ricorso.

Nel caso in cui il trasgressore non coincida con il proprietario, o di chi ha la legittima disponibilità del veicolo e la circolazione è avvenuta contro la sua volontà, il veicolo è restituito all'avente titolo. Ciò può avvenire immediatamente, a cura dell’organo accertatore, se la suddetta circostanza risulti evidente. 

La sospensione della patente

Costituisce una sanzione accessoria personale cui può essere assoggettato soltanto l’effettivo trasgressore, che deve, quindi, essere necessariamente identificato, senza possibilità di applicazione all’intestatario del veicolo, in quanto obbligato in solido per le sole violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria (art. 218 C.d.S.).

Consiste nella privazione temporanea di efficacia del documento amministrativo, che impedisce al titolare di circolare alla guida di qualsiasi veicolo per il quale occorra un’abilitazione.

Può essere disposta:

• come conseguenza immediata e diretta di determinati illeciti amministrativi (superamento dei limiti di velocità di oltre 40 Km/h) o penali (guida in stato di ebbrezza);

• come conseguenza della reiterazione, nel biennio, della medesima violazione amministrativa (semaforo rosso). In questi casi, sebbene l’accertatore non abbia la possibilità di verificare su strada l’esistenza della precedente violazione, sarà l’interrogazione dell’ANAG a consentire di conoscere tutte le vicende inerenti la patente (art. 226 c. 11).

Procedimento

L’agente, in sede di accertamento della violazione, provvede, facendone menzione nel verbale di contestazione, a ritirare la patente. Contestualmente, rilascia al trasgressore un permesso provvisorio di circolazione (che può essere anche redatto sul retro del verbale) per raggiungere il luogo indicato dal conducente. L’organo accertatore, entro 5 giorni dal ritiro della patente, procede alla trasmissione del documento, insieme a copia del verbale di contestazione, al Prefetto competente in relazione al luogo della commessa violazione.

È consentito al conducente cui sia stata ritirata la patente (salvo che il fatto costituisca reato), solo nel caso in cui dalla violazione non sia derivato un incidente, di presentare, sempre entro il termine di 5 giorni dal ritiro, apposita istanza al Prefetto, al fine di ottenere, per una sola volta in costanza di sospensione, un permesso di guida a ore, motivato e documentato da ragioni lavorative, o nel caso si debba assistere una persona disabile. Il Prefetto, in sede di determinazione della durata del periodo di sospensione (che retroagisce fin dal momento del ritiro), tenuto conto della gravità della violazione e del pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare (oltre che dell’entità del danno apportato), valuta la fondatezza dell’istanza. In caso di accoglimento, il conducente con patente sospesa viene autorizzato a guidare, per non più di 3 ore al giorno, ma il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio del monte ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza, recante l’eventuale permesso di guida, che ne specifica anche le fasce orarie, è notificata “immediatamente” all’interessato, che dovrà esibirla in occasione dei controlli di Polizia stradale, a dimostrazione dell’autorizzazione alla guida.

È previsto l’obbligo di emanazione dell’ordinanza entro 15 giorni, pena l’immediata restituzione del documento al titolare, da parte della prefettura; in tal caso, infatti, l’inerzia della P.A. è causa di decadenza della sanzione che non potrà essere applicata. Decorso il periodo di sospensione, la prefettura restituisce la patente all’avente diritto.

Guida con patente sospesa

L’ipotesi di circolazione abusiva è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.050 a € 8.202, cui conseguono le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi; in caso di reiterazione, in luogo del fermo, si applica la confisca amministrativa del veicolo. L’illecito risulta integrato anche in caso di utilizzo non conforme del permesso di guida a ore.

Mezzi di tutela

Contro la sanzione principale è ammesso ricorso al Prefetto (art. 203): se accolto, viene archiviata anche la sanzione accessoria e disposta l’immediata restituzione del documento; se respinto, viene intimato il pagamento della sanzione principale e confermata la sanzione accessoria.

Contro l’ordinanza prefettizia (o anche direttamente contro la sanzione principale), è ammessa opposizione all’Autorità giudiziaria.

Il contravventore - anche se abbia pagato la sanzione pecuniaria in misura ridotta - potrà proporre direttamente opposizione all’Autorità giudiziaria avverso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente (ex art. 205, secondo la disciplina recata dall’art. 6 D.Lgs. 150/2011).

La revoca della patente

Consiste nella privazione definitiva di efficacia e validità del documento (art. 219), di talché il suo titolare viene a trovarsi nella condizione di chi non abbia mai conseguito la patente.

Procedimento

Qualsiasi organo, Ufficio o Comando - organi di polizia, sanitari che accertino l’inidoneità alla guida, cancellerie degli uffici giudiziari che rilevino il passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato l’inesistenza dei requisiti morali (art. 120) - che venga a conoscenza di situazioni per le quali la legge prevede la revoca della patente, deve comunicarlo, entro 5 giorni, al Prefetto. Questi, accertata la sussistenza delle condizioni, emette ordinanza di revoca. Il provvedimento è notificato al titolare, con l’intimazione di consegna immediata della patente (se ancora in suo possesso). Se il trasgressore rifiuta o ritarda la consegna, la patente potrà essere sequestrata dalla P.G., con applicazione dell’art. 650 c.p.

Il provvedimento di revoca è, invece, disposto dal D.T.T., come misura di autotutela amministrativa, per sopravvenuta mancanza, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti, per inidoneità accertata a seguito di revisione e per intervenuta sostituzione della patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

Solo quando sia tornato in possesso dei requisiti prescritti, l’interessato potrà ottenere una nuova patente, previo superamento degli esami.

Tuttavia, all’interessato non è consentito conseguire una nuova patente se non dopo che sia intercorso un periodo minimo di 2 anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.

Inoltre, in caso di revoca della patente disposta in conseguenza di guida in stato di ebbrezza o di alterazione pisco-fisica per uso di sostanze stupefacenti, il periodo che deve trascorrere per poter conseguire una nuova patente è di 3 anni, a decorrere dalla data di accertamento del reato.

Guida con patente revocata

Integra l’illecito di guida senza patente (art. 116 c. 15); infatti, la revoca di patente equivale a mancanza della stessa. La violazione è, quindi, presidiata dalla sanzione pecuniaria di € 5.110, cui consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi. Nel caso di reiterazione specifica infrabiennale, è previsto altresì l’arresto fino a 1 anno, con la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

Mezzi di tutela

Il provvedimento di revoca è atto definitivo, di talché risulta impugnabile davanti al Tar entro 60 giorni.

La sospensione della sanzione

Il ricorso al Giudice di Pace non sospende l’esecutività dell’atto impugnato.

Tuttavia, al fine di evitare la svalutazione della portata e dell’efficacia del rimedio giurisdizionale in grado di integrare, anche in caso di accoglimento del ricorso, un’ipotesi di sostanziale denegata giustizia, l’efficacia esecutiva del provvedimento può essere sospesa ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 150/2011. Questa norma introduce una disciplina uniforme del procedimento di inibitoria in relazione alla permanenza degli effetti delle sanzioni già irrogate.

Infatti, la prosecuzione della sanzione accessoria nonostante la presentazione del ricorso, condurrebbe a una pur indiretta dichiarazione di condanna (soccombenza virtuale) alla sanzione, che verrebbe a essere scontata anche in caso di eventuale successiva vittoria del ricorso, e ciò in piena violazione del principio secondo cui «la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a carico di chi ha ragione».

Circa il modus procedendi, sono previste due diverse procedure, attivabili solo su espressa richiesta di parte.

Con la “procedura d’urgenza”, in caso di «pericolo imminente di un danno grave e irreparabile» derivante dal tempo occorrente per la decisione dell’opposizione - risultante dalla documentazione allegata al ricorso - la sospensiva può essere disposta, prima dell’inizio della causa, inaudita altera parte, con decreto pronunciato fuori udienza. Si tratta di un provvedimento provvisorio, emesso rebus sic stantibus, che non necessita l’esperimento preliminare del contraddittorio, in quanto ha carattere meramente strumentale alla celebrazione della prima udienza. È, infatti, in tale sede che il giudice, instaurato il contraddittorio, è chiamato a procedere all’eventuale conferma, con ordinanza, della sospensiva, pena la sua inefficacia.

Con la “procedura ordinaria”, laddove la domanda di sospensiva sia incorporata nel ricorso introduttivo o proposta nel corso del processo, l’incidente cautelare deve essere considerato e trattato come procedimento in corso di causa, di competenza esclusiva del Giudice di Pace. Questi, quindi, procede - normalmente in occasione della prima udienza di comparizione - a instaurare il contraddittorio e a “sentire le parti”. Conseguentemente, provvede con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono «gravi e circostanziate ragioni», che devono essere rigorosamente accertate ed esplicitamente indicate nella motivazione.

La successiva sentenza di accoglimento del ricorso, consolida, rendendoli definitivi, gli esiti della sospensiva; mentre, la sentenza di rigetto, comporta la cessazione degli effetti sospensivi dell’ordinanza e l’eliminazione delle relative conseguenze.

Nel merito, la verifica della consistenza delle gravi e circostanziate ragioni consiste nella delibazione sommaria circa la ragionevole e non manifesta infondatezza dei motivi esposti nel ricorso - c.d. fumus boni juris; mentre il pericolo imminente di danno grave e irreparabile, consiste nella dimostrazione della sussistenza del periculum in mora: rischio che, nelle more del giudizio, dall’esecuzione del provvedimento, possa derivare un grave pregiudizio ed irreparabile danno (sia materiale che morale) per il ricorrente.


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