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Novità previdenza complementare per i dipendenti pubblici


A molti non è noto che, esattamente come per i dipendenti privati, anche i dipendenti pubblici possono aderire alla previdenza complementare, tuttavia a questa categoria di lavoratori si applicano regole lievemente diverse rispetto ai dipendenti privati.

I dipendenti pubblici sono i lavoratori assunti dalle Pubbliche Amministrazioni e quindi dall’insieme degli enti che operano nelle funzioni di amministrazione delle materie di competenza dello Stato. In questa categoria rientrano sia gli enti centrali che quelli locali: i Ministeri, le scuole, le Università, le Regioni, le Province, i Comuni e le Camere di commercio (l’elencazione completa è contenuta nell’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165).

Va precisato che per i dipendenti pubblici “non contrattualizzati”, cioè i dipendenti i cui rapporti restano disciplinati dagli ordinamenti di appartenenza (ad esempio: magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, diplomatici, prefetti, forze armate, camere del parlamento), non si applicano le regole comuni della previdenza integrative, approfondite di seguito.

Di seguito evidenziamo le specificità applicate a questa categoria di dipendenti, suddividendole per i momenti che caratterizzano l’adesione alle forme di previdenza complementare.

La fase di adesione

Ricordiamo che l’adesione a una forma di previdenza complementare è sempre volontaria e i dipendenti pubblici possono scegliere tra due diverse modalità:

se vogliono conferire il proprio TFR maturando, devono obbligatoriamente scegliere un fondo pensione chiuso (se previsto per la propria categoria lavorativa)in alternativa, possono scegliere tra un fondo pensione aperto o un Piano individuale pensionistico (PIP) versando esclusivamente contributi volontari

Da questa scelta dipende anche la disciplina applicabile nelle fasi di contribuzione, accumulo ed erogazione; ai fondi pensione chiusi è possibile aderire esclusivamente in forma collettiva e si rivolgono solo a determinate categorie di lavoratori. Mentre l’adesione ai fondi pensione aperti e ai PIP è aperta a chiunque, indipendentemente dalla propria categoria lavorativa di riferimento.

La fase della contribuzione

I dipendenti pubblici che hanno deciso di aderire individualmente a un fondo pensione aperto o a un PIP possono decidere liberamente l’importo e la frequenza dei versamenti. Questi sono deducibili dal reddito dichiarato fino a ben 5.164,57 euro all’anno. I contributi versati confluiscono nella propria posizione individuale e vengono investiti seguendo la linea di gestione prescelta al fine di generare dei rendimenti.

Nel caso in cui abbiano deciso di aderire a un fondo pensione chiuso, la contribuzione è più rigida rispetto ai fondi pensione aperti o ai PIP, in quanto le linee guida e gli importi minimi della contribuzione vengono dati dai contratti collettivi di riferimento. In particolare, oltre al versamento obbligatorio del TFR, i dipendenti pubblici dovranno versare una percentuale dello stipendio e riceveranno una percentuale anche da parte del datore di lavoro.

Da precisare che, a differenza di quanto avviene per i dipendenti privati, per i quali le quote del TFR destinato alla previdenza integrativa vengono realmente versate al fondo pensione, per la categoria dei dipendenti pubblici gli importi corrispondenti alla quota del TFR non vengono realmente versati al fondo pensione chiuso. Infatti, gli accantonamenti delle quote del TFR sono solo virtuali, vengono contabilizzate e accantonate figurativamente in un conto tenuto presso l’INPS e conferite realmente solo al termine del rapporto di lavoro.

Le prestazioni in fase di accumulo

Anche nel corso della fase di accumulo vengono applicate condizioni differenti a seconda della tipologia di fondo pensione sottoscritta.

Coloro che hanno aderito a un fondo pensione aperto o a un PIP potranno richiedere anticipazioni:

in qualsiasi momento fino al 75% di quanto accumulato per far fronte a spese mediche per sé, il coniuge o i figli dopo 8 anni di partecipazione fino al 75% di quanto accumulato per l’acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé, il coniuge o i figli dopo 8 anni di partecipazione al fondo fino al 30% per qualsiasi esigenza

Oltre alla richiesta di anticipazioni, gli aderenti a questi fondi hanno anche la possibilità di richiedere il riscatto della posizione in caso di cessazione dell’attività lavorativa.

Nel caso del fondo pensione chiuso gli aderenti possono richiedere anticipazioni esclusivamente sulle somme reali confluite nella propria posizione individuale presente nel fondo (contributi volontari), con esclusione quindi delle somme del TFR maturando, che risultano presenti nel fondo solo figurativamente. Gli aderenti ai fondi chiusi di categoria potranno chiedere, dopo 8 anni di partecipazione al fondo, anticipazioni per spese sanitarie, acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé, il coniuge o i figli. Possono inoltre richiedere il riscatto della posizione in caso di perdita dei requisiti partecipativi al fondo dovuti alla perdita del lavoro.

Le prestazioni a scadenza

Anche in fase di erogazione della pensione integrativa è necessario distinguere tra la disciplina applicabile ai fondi pensione aperti e PIP e quella applicabile ai fondi chiusi riservati ai dipendenti pubblici.

Entrambi i casi prevedono l’erogazione della:

rendita integrativa vitalizia: viene erogata al raggiungimento dei requisiti previsti dal sistema obbligatorio di appartenenza per la pensione pubblica (di vecchiaia o anticipata) e dopo almeno 5 anni di partecipazione al fondo pensioneRITA – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata: si tratta di una rendita temporanea che può essere richiesta da coloro che hanno maturato determinati requisiti.

Nel caso dei fondi pensione chiusi, invece, l’erogazione della prestazione finale per i dipendenti pubblici è disciplinata dal decreto legislativo 124/1993, precedente alla normativa attuale, che prevede un’ulteriore possibilità:

la prestazione pensionistica di anzianità: viene erogata con un anticipo massimo di 10 anni al raggiungimento dei requisiti anagrafici per l’erogazione della pensione di vecchiaia e dopo aver maturato almeno 15 anni di partecipazione al fondo pensione.


Il regime fiscale, la vera novità

La legge di bilancio 2018 ha uniformato le regole in tema fiscale applicabili alla previdenza integrativa, precedentemente anch’esse differenziate per i dipendenti privati e pubblici.

Dal 1°gennaio 2018 è stata estesa, anche ai dipendenti pubblici, la possibilità di dedurre fino a 5.164,5 euro all’anno dei contributi volontari versati al fondo pensione.

Anche l’imposta sulle prestazioni è stata uniformata a quella in essere per i dipendenti privati: 23% o variabile dal 15% al 9% in funzione degli anni di adesione superiori al quindicesimo.

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