1. VERIFICARE che i protocolli e gli interventi richiesti dai Clienti siano stati valutati e approvati dal proprio medico competente del lavoro che è l’unico che ha titolo di valutare il rischio sanitario dell’azienda.
2. ATTENERSI a quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e successivi, coinvolgendo il Medico Competente ed il Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di individuare misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni anche occasionali, con prassi suggerite quali ad esempio:
a) modalità di accesso in azienda: obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali, impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, etc.
b) dotare i punti di accesso all’azienda di soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani, di mascherine e guanti monouso e di termometri per il controllo della temperatura corporea all’ingresso
c) eseguire periodicamente ogni 8 ore di attività la disinfezione delle superfici e degli oggetti condivisi, quali ad esempio porte, maniglie, interruttori della corrente, ante degli armadi, cabine ascensori, distributori caffè e bevande o snack, postazioni di lavoro, punti di comando e controllo dei macchinari produttivi, utilizzando prodotti disinfettanti (PCM – Presidi Medico Chirurgici approvati dal Ministero della Salute)
d) eseguire ogni 8 ore di attività la pulizia di pavimenti, servizi igienici e spogliatoi con prodotto PCM a base di Ipoclorito sodio o acido peracetico per esempio, salvo diverse limitazioni dovute ai materiali su cui è applicato
e) assicurare nei bagni quantità e disponibilità sufficienti, di sapone liquido e salviette per asciugarsi. Esporre in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul corretto lavaggio delle mani
f) garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi
g) organizzare gli spazi destinati alla ristorazione (es. mense, sale caffè) in modo da ridurre il più possibile il numero di persone contemporaneamente presenti, cercando di mantenere le distanze tra le persone di 1 o meglio 2 metri
h) vietare incontri collettivi in situazione di affollamento in ambienti chiusi (meeting, seminari, etc.) e privilegiare in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, oppure effettuarli in caso di estrema necessità in aree all’aperto garantendo comunque il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1 metro.
L’INTERVENTO DI SANITIZZAZIONE BELFOR ITALIA
1 QUANDO ATTIVARE BELFOR
Ricorrere a un partner specializzato, come BELFOR, è utile per aziende di medie e grandi dimensioni quando si rende necessaria un’azione di sanitizzazione radicale con applicazione di protocolli biologici in casi particolari.
2 COSA SI INTENDE PER SANITIZZAZIONE
La sanitizzazione è un’operazione necessaria a creare adeguate condizioni igieniche all’interno degli ambienti.
Un’attività di sanitizzazione permette di mantenere il livello di contaminazione nei limiti di sicurezza fissati dalla normativa mediante l’utilizzo di prodotti autorizzati dal Ministero della Salute (UNI EN 14476 Disinfettanti chimici e antisettici).
3 IL PROCESSO DI SANITIZZAZIONE BELFOR
L’attività di sanitizzazione BELFOR prevede l’applicazione sistematica di prodotti sanificanti con ampia attività microbiologica, battericida, fungicida e di inattivazione dei virus seguendo una procedura operativa specifica che comprende:
AREA UFFICI SERVIZI MENSE
• Copertura e Protezione con teli in polietilene a protezione di apparecchiature elettroniche d’ufficio.
• Pre-sanificazione di tutte le superfici all’interno dei volumi mediante nebulizzazione a freddo dei locali con soluzione a base acqua di Perossido di idrogeno, Acido Acetico e Acido Peracetico
• Sanificazione manuale arredi/attrezzature con prodotto a base alcool o prodotto a base acqua di Perossido di idrogeno, Acido Acetico e Acido Peracetico in base ai materiali da trattare
• Sanificazione della pavimentazione mediante detergente disinfettante battericida
• Ozonizzazione ambiente
AREA PRODUZIONE
• Sanificazione manuale delle superfici di contatto dei pulpiti di comando e postazioni lavoro delle macchine produttive con prodotto a base alcool o prodotto a base acqua di Perossido di idrogeno, Acido Acetico e Acido Peracetico in base ai materiali da trattare
• Sanificazione della pavimentazione mediante detergente disinfettante battericida
AREA MAGAZZINO
• Sanificazione manuale delle superfici di contatto delle superfici di contatto delle postazioni di lavoro, delle bilance, dei carelli elevatori, delle stazioni imballaggio con prodotto a base alcool o prodotto a base acqua di Perossido di idrogeno, Acido Acetico e Acido Peracetico in base ai materiali da trattare
• Sanificazione della pavimentazione mediante detergente disinfettante battericida
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il protocollo di sanitizzazione BELFOR recepisce le prescrizioni emesse dall’Istituto Superiore di Sanità - ISS e definite dalle principali linee guida e Istituti internazionali:
• OMS - WHO Organizzazione Mondiale della Sanità-World Health Organization
• European Center for Disease Prevention and Control (ECDPC)
• Environmental Protection Agency (EPA)
• UNI EN 14476
• SEMI S12 - Environmental, Health and Safety Guideline
• ASTM F 51-68: Standard Method
L’intervento di sanitizzazione BELFOR può garantire l’esecuzione corretta del protocollo e può essere adattato alle diverse specificità dei singoli ambienti, nel rispetto delle indicazioni diramate dal Ministero della Salute e al TU 81/08 in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. L’attività lavorativa può essere ripresa dopo due ore dall’intervento di sanitizzazione BELFOR.
DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18
CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Il recente DL 18 / 2020 noto anche come “Cura Italia” introduce per le imprese incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’imposta ovvero come specificato nell’ Art. 64 del decreto viene riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Nel prossimo Decreto interministeriale verranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. Inoltre, verranno stanziati contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL.
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