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Uso dei contanti alla fase due


A cura di Luciano De Angelis e Christina Feriozzi

I pagamenti in contanti in un’unica soluzione dal prossimo 1° luglio non potranno superare i 1.999.99 euro. Passa quindi da 3 mila a 2 mila euro l’importo del trasferimento di denaro che configura illecito amministrativo. Per coloro che infrangono i nuovi limiti le sanzioni minime scendono da 3 mila a 2 mila euro. Sono questi gli effetti delle modifiche apportate agli art. 49 e 63 del decreto legislativo 231/07 dal collegato fiscale alla legge di Bilancio per il 2020.

Il nuovo limite al trasferimento di contanti. Le norme che prevedono l’abbassamento della soglia dei limiti previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/07 sono introdotte attraverso il comma 3-bis, inserito dall’art. 18, comma 1, lett. a) del dl 26/10/19, n. 124 convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157 (collegato fiscale alla legge di bilancio per il 2020). Nel comma citato, viene prevista una sorta di «soglia mobile» che verrà ulteriormente abbassata fra 18 mesi. In esso si dispone che: «a decorrere dall’1/7/2020 e fino al 31/12/2021, il divieto di trasferimento di contanti e la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta sia riferito alla cifra di 2 mila euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di mille euro».

Tornando alla regola in via di introduzione, essa prevede quindi il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore di trasferimento eguagli o superi la nuova soglia.

Tali soggetti possono essere persone fisiche o giuridiche, e quindi l’illecito può configurarsi in scambi fra distinte società (con o senza personalità giuridica), soggetti persone fisiche e giuridiche, rapporto fra soci, rapporti fra imprese individuali e società, società appartenenti allo stesso gruppo. Ovviamente il pagamento ultra soglia risulta vietato anche a fronte di un contratto di compravendita di beni e servizi o prestazioni professionali assolutamente lecite, in quanto il trasferimento di 2 mila o più euro in contanti in unica soluzione rappresenta un illecito oggettivo.


Gli effetti per i professionisti economici. Per i professionisti, in particolare, il superamento dei limiti della soglia può essere evidenziato nella gestione delle contabilità ordinarie dei propri clienti. Infatti possono emergere pagamenti o riscossioni di fatture per 2 mila o più euro in unica soluzione registrate in contabilità.

Ma oggetto di infrazioni potrebbero essere, in ambito societario, anche i finanziamenti dei soci in contanti in società di persone o di capitali o i prelievi di utili e le distribuzioni di dividendi. Nessuna violazione, invece, andrà a configurarsi per l’imprenditore persona fisica che prelevi utile ultra soglia dalla sua ditta individuale o conferisca denaro per finanziare la propria attività. In questi casi, infatti, mancherebbe lo scambio di denaro «intersoggettivo», situazione necessaria (e sufficiente se lo scambio supera la nuova soglia e avvenga in unica soluzione) a configurare l’illecito. Va ricordato che qualora la violazione si configuri e ai sensi dell’art. 51 tutti i destinatari degli obblighi, e quindi anche i professionisti hanno l’obbligo di comunicare al Mef (di norma alle Ragionerie territoriali dello stato) le infrazioni di cui hanno contezza nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività.


Gli effetti sulle sanzioni.

Le nuove norme modificano anche le disposizioni sanzionatorie. A riguardo viene introdotto il nuovo comma 1-ter nell’art. 63, del D.Lgs. 231/07 nel quale si prevede che: «Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 (dell’art. 49, ndr), è fissato a 2 mila euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 è fissato a euro mille». Il 1° luglio quindi, costituirà un ulteriore spartiacque anche a livello sanzionatorio influenzando non solo le sanzioni ma altresì le oblazioni, di cui all’art. 65, comma 9. Sarà infatti ridotta anche la sanzione minima dell’oblazione che passerà da 6 mila a 4 mila euro (minor importo ai sensi dell’art. 16 della legge 689/81 fra il doppio del minimo e 1/3 del massimo). Va segnalato, sul tema, che a fronte dell’abbassamento della sanzione minima edittale che dal 1° luglio 2020 per chi commette l’illecito, nessuna riduzione è oggi prevista per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, tenuti a segnalare le violazioni e quindi per i professionisti che omettano di comunicare l’infrazione ai sensi dell’art. 51, comma 1. Per essi, infatti, la sanzione minima rimarrà a 3 mila euro. L’asimmetria, resta davvero difficilmente comprensibile. Essa parrebbe più oggetto di una dimenticanza che di una volontà specifica da parte del legislatore, e quindi, ad avviso di chi scrive, andrebbe corretta.


Fonte: ItaliaOggi

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